STATUTO
Registrato il 27 Ottobre 2020 al n. 2334 dell’Ufficio Territoriale di Savona dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona
TITOLO I
DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 1
Denominazione e scopo
L’Associazione governata dal presente Statuto è denominata “Associazione Italiana per la Wilderness (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)”, in breve definita anche “Associazione Wilderness Italia (o AIW) – Onlus”. L’uso dell’acronimo ONLUS o della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” è obbligatoria nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Essa è basata sul volontariato, è apartitica e senza fini di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, ed ha come scopo della sua fondazione la diffusione della filosofia insita nel “Concetto di Wilderness”, così come espressa da altre associazioni simili agenti in altri Paesi ed in particolare dalla quadriennale attività italiana dei “Documenti Wilderness” che a questo specifico scopo ha preceduto l’atto di fondazione dell’Associazione. Il “Documento Wilderness” N. 1 è pertanto riportato in calce al presente Statuto come parte integrante.
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, di seguito indicato come “Codice del Terzo Settore” o acronimo “CTS”, con l’effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito denominato anche “RUNTS” e, ad avvenuta iscrizione dell’Associazione Italiana per la Wilderness – Onlus nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “ONLUS” verrà sostituito con l’acronimo “ETS” o dicitura “Ente Terzo Settore”, con l’obbligo per l’Associazione Italiana per la Wilderness, di utilizzarlo, in ogni atto, corrispondenza e comunicazioni con il pubblico.
Art. 2
Riferimento storico-filosofico, logo, organo di informazione e collegamento internazionale
L’Associazione Italiana per la Wilderness intende operare per le sue finalità seguendo la visione filosofica e conservazionistica tracciata dalla storica Wilderness Society americana secondo il pensiero dei suoi fondatori e dal suo inscindibile Concetto di conservazione, così come poi proseguito nel tempo, strettamente legato al principio del “forever wild” concepito da Louis Marshall e da lui inserito nell’art. 14 della Costituzione dello Stato di New York, principio considerato ancora oggi il vincolo giuridico più efficace e duraturo a tutela della natura selvaggia su terre pubbliche, esteso definitivamente con l’approvazione del Wilderness Act (Pubblic Law 88-577 88th Congress, S. 4 September 3, 1964) da parte del Congresso Federale degli U.S.A. Ogni altra interpretazione data al concetto da altri enti e/o associazioni ambientaliste, sia italiane sia europee, che utilizzino il vocabolo wilderness e che non si ispirino a tali principi è da ritenersi, per l’AIW, arbitraria, priva di veridicità storica e filologica.
Logo ufficiale dell’Associazione è il disegno originariamente progettato e realizzato da Franco Zunino, rappresentante un panorama di montagne con in primo piano un crinale, entrambi di colore verde scuro, con la sagoma di un orso di colore marrone scuro che lo risale contro un fondo bianco che delinea un crinale di montagna intermedio, con un cespuglio sulla sinistra e, ad esso sottostante, il logo della WILD Foundation rappresentato da una foglia trilobata con venature marrone scuro, e così la scritta Wilderness in bianco, estesa su tutta la larghezza del disegno.
Organi ufficiali di Informazione dell’AIW sono la rivista trimestrale “Documenti Wilderness” ed il sito internet www.wilderness.it. L’AIW è affiliata alla “International Wilderness Leadership Foundation (WILD Foundation)”, con sede attuale in Boulder (Colorado – Stati Uniti d’America), così come autorizzato da detta Fondazione con atto in data 2 aprile 1985.
Art. 3
Finalità
L’Associazione opera nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; a tal fine può cooperare, sia in Italia che all’estero, con altre associazioni, enti o persone fisiche, nel rispetto dei principi democratici, delle pari opportunità, dell’eguaglianza e dell’elettività, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- Per una nuova filosofia che consideri la Natura un valore in sé e patrimonio spirituale per l’uomo, che esalti il suo valore morale e di bellezza e l’emotività che essa suscita nell’animo umano; affinché sia maggiore il suo rispetto e siano più sicuri e duraturi i vincoli presi a sua tutela.
- Per un più giusto rapporto tra l’uomo e la Natura ed un uso equilibrato dell’ambiente, anche se a fini ricreativi, di godimento spirituale e di prelievo delle risorse naturali rinnovabili, nel primario rispetto delle esigenze della Natura; affinché sia effettivamente possibile tramandare di generazione in generazione territori e paesaggi intatti e i loro patrimoni ambientali e rurali.
- Per il mantenimento della assoluta integrità territoriale e paesaggistica delle aree naturali selvagge rimaste in Italia, dentro e fuori le aree già protette; affinché pur nel rispetto di tradizionali utilizzi delle risorse naturali e recupero di valori culturali, esse si conservino per sempre inalterate.
- Per l’approvazione da parte degli organi legislativi ed altri organismi che gestiscono il territorio, di leggi e provvedimenti speciali che tutelino i valori della natura selvaggia; affinché sia garantita per sempre e per principio la intangibilità delle aree naturali selvagge e vi sia proibita ogni forma di motorizzazione ed antropizzazione.
- Per un controllo ed una supervisione morale a favore della Natura sulle attività di gestione degli organismi che amministrano le aree protette; affinché i primari interessi della Natura non debbano mai essere messi da parte o sminuiti in favore delle attività umane.
- Per il riconoscimento legittimo di un “diritto di proprietà morale” sulle bellezze naturali a prescindere dalla proprietà catastale dei suoli; affinché ogni valore della Natura non sia più considerato solo in un’ottica economica con la conseguente negazione del valore estetico e spirituale che lo stesso bene possiede.
- Per un impegno di salvaguardia e tutela dei territori rimasti selvaggi, ovvero privi di opere antropiche di cui ai Punti 2 e 3, che assicuri e permetta a tutti, ed in particolare alle comunità locali che hanno da sempre vissuto ai margini delle aree selvagge, utilizzando anche le risorse naturali rinnovabili interne alle stesse, il mantenimento del loro stile di vita, purché non si leda lo stato e la morfologia dei luoghi e dei paesaggi; affinché la difesa della Natura non divenga un onere per le collettività locali e siano rispettati i loro legittimi diritti secondo regole democratiche e libertarie.
- L’Associazione persegue i propri obiettivi statutari anche attraverso attività di formazione, informazione ed educazione, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell’ambiente e/o ripristino di stati ambientali, tutela floro-faunistica e servizi di guardiania volontaria prevista dalle leggi in materia. Partecipa altresì ai progetti, studi e ricerche scientifiche nel campo della conservazione dell’ambiente. Eventuali altre attività, che siano comunque relative a natura, ecologia e/o inquinamenti e mondo rurale, possono essere intraprese dalle singole Sezioni. Ad eventuali tali iniziative i Soci possono partecipare solo a titolo di volontariato e non dovranno godere di alcun compenso retributivo. Queste attività dovranno essere svolte con l’apporto prevalente dei volontari, senza limiti e discriminazioni nell’accesso o nella partecipazione alla vita associativa.
9) L’Associazione può prendere in gestione Aree Wilderness, Parchi, Riserve, Oasi o altre aree di tutela ambientale, qualora siano ad essa concesse dalle autorità pubbliche o da organismi o soggetti privati tramite convenzioni o quant’altro.
Art. 4
Sede – Delegazioni, Sezioni e Comitati
L’Associazione ha la sede legale in Murialdo (Savona), Borgata Piano, Via Augusto Bonetti n. 83; l’eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo si possono istituire o sopprimere una o più Delegazioni regionali, Delegazioni provinciali e Sezioni locali, queste ultime organicamente funzionanti come la struttura nazionale o secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento interno. I Delegati regionali, i Delegati provinciali ed i Presidenti di Sezione hanno la rappresentanza legale per le pratiche ed attività strettamente attinenti alle finalità dell’Associazione, per il settore organizzativo o il territorio di loro competenza.
Le Delegazioni regionali o, in mancanza, una di quelle provinciali stabilita dal Consiglio Direttivo, sono considerate sedi regionali dell’Associazione.
Le Delegazioni regionali possono essere incaricate di coordinare le Delegazioni provinciali, e le Delegazioni provinciali di coordinare le Sezioni locali.
Per ogni Regione può essere incaricato un Delegato coordinatore; ovvero con incarico superiore a quello delle semplici Delegazioni organizzative e/o territoriali.
I Delegati Regionali e Provinciali, i Presidenti, i Segretari di Sezione ed i Coordinatori locali possono essere sostituti o riconfermati ogni tre anni su richiesta della maggioranza degli iscritti negli ambiti territoriali di loro competenza o per decisione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può nominare dei Delegati speciali e dei rappresentanti dell’AIW nell’ambito di Comitati o di organismi interni ed esterni all’Associazione.
Art. 5
Attività di interesse generale
L’Associazione, per perseguire le finalità di cui al precedente articolo, può svolgere le attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo Settore di interesse generale, in particolare nell’ambito degli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. Inoltre può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano rivolte secondo i criteri e limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
L’Associazione potrà inoltre porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse specifico o generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, il tutto perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociali.
E’ vietato perseguire attività diverse da quelle espressamente previste dallo Statuto.
TITOLO II
DEI SOCI
Art. 6
Dei Soci
L’Associazione è costituita dalle persone fisiche o giuridiche o enti ed associazioni che, condividendo lo scopo e i fini dell’Associazione, vi aderiscono versando una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, o per ammissione onoraria. Vige l’obbligo di uniformare l’organizzazione a principi di democrazia interna, per garantire l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il rapporto associativo non può essere temporaneo.
La quota di adesione degli Enti e delle Associazioni non dovrà essere inferiore al quintuplo della quota dei soci ordinari.
Art. 7
Norme per l’adesione all’Associazione
L’aspirante Socio deve comunicare nominativo e residenza, per iscritto, telefonicamente o con altro mezzo e contemporaneamente effettuare, in contanti o mediante conto corrente postale o bonifico bancario o mediante assegno il pagamento della quota sociale prescelta. Tali formalità si intendono equivalenti ad una domanda di adesione con espressa intenzione di condividere, almeno di massima, le finalità dell’Associazione e di essere disposto a sostenerle come Socio della stessa. Entro 90 giorni dalla comunicazione il Consiglio Direttivo può rigettare la domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità previste dal presente Statuto. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione. Avverso il rigetto l’interessato può proporre ricorso all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, mediante apposita istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà convocarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale in quanto egli lo rappresenta e ne risponde verso l’Associazione per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
E’ riservata al Consiglio Direttivo la ratifica o meno dell’ammissione dei Soci solo nei casi in cui possano sussistere le motivazioni di cui al comma c) del seguente Art. 13.
Ogni Socio, nonché il Segretario Generale, nel caso che fosse a conoscenza di motivazioni di cui al comma c) dell’Art. 13, mediante motivazione scritta ha facoltà di sottoporre al Consiglio l’eventuale opposizione all’iscrizione dell’adesione di persone od organismi ritenuti incompatibili.
Art. 8
Categorie dei Soci
I Soci si distinguono in:
- Soci fondatori: qualifica conferita di diritto ai Soci che hanno partecipato alla riunione consultiva del 30 aprile 1985 in Alberese di cui ai documenti agli atti dell’Associazione;
- Soci ordinari: coloro che versano ogni anno una quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci sostenitori: coloro che versano una quota non inferiore al triplo della quota ordinaria annua o una quota media stabilita dal Consiglio Direttivo; a questa categoria sono iscritti anche gli Enti e le Associazioni di cui all’ultimo comma dell’Art. 6.
- Soci benemeriti: coloro che versano una quota non inferiore al decuplo della quota ordinaria annua o una quota massima stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Soci Supporter & Garanti: coloro che versano una quota stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo per finalità di sostegno sociale, i quali fanno parte di una speciale “Consulta per la Wilderness” di supporto allo stesso Consiglio Direttivo;
- Soci Formali (e loro sottocategorie): coloro che versano una quota inferiore a quella ordinaria, con diritto alla Tessera e quindi all’iscrizione formale all’AIW ed al logo/adesivo, ma non al periodico sociale e alla Relazione annuale, che saranno inviate in formato cartaceo solo a loro gruppi, sezioni o circoli o per via telematica o da loro acquisibili dal sito Internet;
- Soci Giovanili: minori e giovani che versano una quota inferiore a quella ordinaria, con diritto alla Tessera e quindi all’iscrizione formale all’AIW, al logo/adesivo ed al periodico sociale, ma non al voto in Assemblea. La qualifica di “Socio Giovanile” si perderà col compimento dei 18 anni o con la cessazione del periodo scolastico universitario, in tal caso acquisendo il diritto di voto al compimento dei 18 anni; purché in regola col pagamento della relativa quota sociale.
- Soci onorari: persone o enti che si siano particolarmente distinti nel perseguimento e nella diffusione degli scopi dell’Associazione. Essi sono riconosciuti con deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale qualifica onoraria è conferita di diritto ai membri del “Comitato Sostenitore dei Documenti Wilderness” per il sostegno dato all’iniziativa che ha posto le basi dell’Associazione, nonché ai Soci fondatori ed ai membri del Comitato d’Onore.
Art. 9
Diritti e Doveri dei Soci
I Soci maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Tutti hanno diritto ad una tessera personale e al periodico sociale (salvo quanto previsto per le categorie di appartenenza).
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali. Per esercitare tale diritto il socio dovrà presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, che comunicherà le modalità entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell’Associazione ed alla presenza di una persona indicata dal Consiglio Direttivo.
I Soci hanno il dovere di adottare comportamenti conformi con lo spirito e le finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Art.10
Norme sul volontariato
I Volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i propri volontari, associati o non associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve assicurare i propri volontari contro infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute ed analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
L’attività di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Art. 11
Guardie Particolari Giurate Volontarie
I Soci dell’Associazione, in considerazione ai diritti acquisti col riconoscimento di “tutela ambientale” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 dicembre 2014 confermato con Decreto 18 gennaio 2018, hanno diritto al riconoscimento di Guardie Particolari Giurate Volontarie, secondo le normative vigenti. Le stesse sono sottoposte ad un apposito Regolamento interno dell’AIW, stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 12
Partecipazione ai Consigli Direttivi di ATC ed Enti Parco
I Soci dell’Associazione, in considerazione ai diritti acquisti col riconoscimento di “tutela ambientale” ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 28 dicembre 2014 confermato con Decreto 18 gennaio 2018, possono avanzare richiesta per essere inseriti, in rappresentanza dell’Associazione Wilderness nei Consigli Direttivi degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), Comparti Alpini ed Enti Parco (Nazionali e regionali), ai sensi delle normative vigenti. Gli stessi sono sottoposti ad un apposito Regolamento interno dell’AIW deciso dal Consiglio Direttivo.
Art. 13
Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde:
- per dimissioni volontarie;
- per mancato versamento della quota sociale entro sei mesi da quello di scadenza;
- per radiazione, avendo agito o essendo in palese contrasto con i fini dell’Associazione o avendone leso il buon nome;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organismi sociali.
Il provvedimento di esclusione è deliberato dal Consiglio Direttivo con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei componenti, salvo per quanto riguarda i Soci Onorari la cui qualifica sia stata così conferita con Deliberazione del Consiglio Direttivo. In tali casi si procederà solo alla revoca della Deliberazione conferente la qualifica e con una votazione ordinaria a maggioranza semplice.
Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.
Avverso detto provvedimento il socio escluso potrà proporre ricorso all’Assemblea Ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione, mediante istanza inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
Con la perdita della qualifica di Socio si decade anche da tutte le cariche sociali eventualmente detenute, salvo quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti, inoltre egli non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 14
Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Art. 15
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con l’iscrizione da almeno tre mesi.
Art. 16
Compiti dell’Assemblea
Con votazione “ad referendum” l’Assemblea dei Soci in sessione ordinaria approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta ed elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri nelle loro varie cariche. In sessione ordinaria approva inoltre l’attività svolta ed il programma generale dell’Associazione. In sessione straordinaria, l’Assemblea può nominare un Presidente dell’Associazione scegliendolo tra gli iscritti e deliberare su modifiche all’atto costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione stessa o sui regolamenti e su altre questioni di particolare importanza decise dal Consiglio Direttivo.
Art. 17
Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea, sia quella ordinaria e sia quella straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Soci, mediante avviso scritto contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione, comunicato a tutti i Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’adunanza mediante avviso da pubblicarsi sul sito Internet dell’Associazione.
Art. 18
Riunioni dell’Assemblea ordinaria
L’Assemblea dei Soci si riunisce ogni anno in sessione ordinaria presso la sede sociale o nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, che dovrà essere in Italia. L’Assemblea per l’approvazione del bilancio ed altre materie di approvazione si riunisce entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.
Art. 19
Costituzione e validità dell’Assemblea
Per la costituzione e per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria si osservano le seguenti presenze e maggioranze:
- Assemblea ordinaria in prima convocazione: presenza della metà più uno dei Soci; deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti;
- Assemblea ordinaria in seconda convocazione: valida qualunque sia il numero dei presenti; deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti;
- Assemblea straordinaria in prima convocazione: presenza della metà più uno dei Soci; deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti;
- Assemblea straordinaria in seconda convocazione: valida qualunque sia il numero dei presenti; deliberazioni adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
- Assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione per lo scioglimento dell’associazione: valida con il voto favorevole di non meno dei tre quarti degli associati.
- L’assemblea ordinaria e straordinaria può svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione e voto per corrispondenza o via elettronica, purché siano garantiti la possibilità di identificare l’associato, di udire ed essere uditi, di effettuare interventi, di partecipare attivamente a tutte le fasi e a tutti i diritti assembleari.
Art. 20
Presidenza e Segreteria dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza da un Vicepresidente o, in mancanza, da un Socio designato dagli intervenuti.
L’Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
Art. 21
Deleghe di rappresentanza all’Assemblea
I Soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea da altri membri dell’Associazione. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall’Associazione.
La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un altro Socio. La constatazione della legale costituzione dell’Assemblea è fatta dal Presidente della stessa.
Art. 22
Contribuzioni propositive all’Assemblea
Ogni singolo socio ha il diritto di presentare all’Assemblea proprie contribuzioni propositive, personalmente o attraverso comunicazione alla Segreteria Generale, con qualsiasi mezzo idoneo ad accertarne l’invio (raccomandata a/r, fax, email o posta certificata). In tal caso le contribuzioni propositive dovranno pervenire non oltre 15 giorni prima dell’Assemblea. Tutte le comunicazioni dovranno essere portate in Assemblea a cura del Segretario Generale e gli argomenti trattati dovranno essere verbalizzati e, se ammissibili, votati dall’Assemblea.
Art. 23
Verbali di Assemblea
Tutto quanto oggetto di proposta, discussione, deliberazione da parte dell’Assemblea sarà riportato nel processo verbale, da trascriversi su apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Art. 24
Rappresentatività dell’Assemblea
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 25
Materie e disposizioni per votazione “ad referendum”
La votazione per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta avviene mediante votazione “ad referendum” indetta e resa esecutiva dal Consiglio Direttivo uscente con le seguenti modalità. A cura del Segretario Generale sono inviati a tutti i Soci:
- l’Ordine del giorno;
- l’elenco dei candidati alle cariche sociali da rinnovare;
- il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta;
- la scheda di votazione con la data entro la quale i Soci sono chiamati a pronunciarsi.
Le schede di votazione e le note biografiche dei candidati potranno essere inviate a tutti i Soci effettivi e con diritto di voto iscritti fino ad un mese precedente la data di Assemblea cui la votazione è riferita, in forma cartacea o acquisite in via telematica dagli stessi Soci dal sito ufficiale dell’AIW (www.wilderness.it).
La spedizione delle schede e le note biografiche, o la loro pubblicazione sul sito deve avvenire non meno di trenta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea.
Il Regolamento per le elezioni stabilisce i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto. La possibilità di presentare eventuali schede direttamente in Assemblea termina all’ora di apertura dell’Assemblea.
Art. 26
Regolamento per votazione “ad referendum”
- L’indicazione dei candidati alle cariche sociali disponibili e rinnovabili dell’Associazione può essere fatta: a) dal Consiglio Direttivo; b) da ciascun Socio con autocandidatura o con candidatura di altro Socio, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza della carica da rinnovarsi, previa apposita ammissione con delibera del Consiglio direttivo.
- Le schede di votazione dovranno essere previste con un margine esterno asportabile con strappo o taglio prima del loro spoglio, sul quale il Socio che intende partecipare alla votazione dovrà scrivere il proprio nome e cognome e/o numero di Tessera.
- Le schede di votazione potranno essere inviate agli associati direttamente dalla Segreteria Generale o scaricate dagli stessi Soci dal sito ufficiale dell’AIW (www.wilderness.it).
- Sulla scheda dovranno essere elencate le materie ed i candidati alle cariche associative sottoposti a votazione. Il numero dei candidati deve essere superiore almeno di una metà delle cariche disponibili e rinnovabili, che devono essere tante quanti sono i posti per raggiungere il massimo eleggibile di 13.
- Note biografiche dei candidati dovranno essere pubblicate nell’apposita pagina del sito Internet dell’Associazione unitamente alla scheda di votazione.
- Non possono essere votate da ciascuno più di otto decimi delle cariche disponibili e rinnovabili, con arrotondamento all’unità superiore. Per chiarezza, sulla scheda di votazione dovrà essere indicato il numero massimo dei candidati da votare. In caso di votazione di un numero di candidati superiore alle cariche disponibili e rinnovabili la scheda sarà annullata.
- La scheda sarà annullata dal giudizio insindacabile degli scrutatori qualora risulti manomessa o illeggibile o porti scritte o segni che non abbiano riferimento alla votazione.
- Le schede di votazione sono raccolte e custodite presso la Segreteria Generale.
- L’apertura e lo spoglio delle schede di votazione dei “referendum” è fatta da un Collegio di scrutatori formato dal Presidente dell’Associazione o da un Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Consigliere presente nominato dall’Assemblea o da un candidato al rinnovo dello stesso o da un Socio nominato dall’Assemblea, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o da un Revisore o, in assenza di entrambi, da un Socio nominato dall’Assemblea, da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo o, in assenza, da un Socio nominato dall’Assemblea, e da tre Soci nominati dall’Assemblea.
- Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Socio può assistervi. Esso avviene durante l’Assemblea ordinaria annuale.
- Per quanto riguarda la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, nell’eventualità di esito di votazione in parità per l’ultimo degli eletti, salvo il caso di rinuncia di uno o più candidati, verrà scelto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione.
- L’esito della votazione è portato a conoscenza dell’Assemblea, nonché di tutti i Soci mediante un comunicato dell’Associazione da pubblicarsi anche sul sito Internet della stessa.
Art. 27
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di nove e non più di tredici membri, salvo quanto previsto dal successivo Art. 39, eletti dall’Assemblea la quale ne certifica la corretta nomina mediante l’esito della votazione “ad referendum”.
I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell’Associazione con non meno di dodici mesi di anzianità sociale, restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive; non sono però conteggiati gli anni per tale limite nei casi dei Consiglieri eletti alle cariche sociali di Presidente e Vicepresidente.
Tale limite è escluso nel caso di una reggenza che non superi il 50% del periodo di tre anni.
Per la candidatura al rinnovo del Consiglio Direttivo deve essere rispettata la riserva di un ragionevole numero di candidati affinché sia altamente probabile il raggiungimento di almeno un terzo di componenti di sesso femminile secondo il principio dell’equilibrio di genere.
Art. 28
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà, nessuna esclusa, ad eccezione di quelle che la legge riserva tassativamente all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo sovrintende all’attività dell’Associazione per la realizzazione dei suoi fini statutari, convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria ed indice la votazione “ad referendum” per l’approvazione del Bilancio e della relazione sull’attività svolta, per il rinnovo del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, illustra all’Assemblea il programma annuale dell’Associazione (nella persona del Presidente o di un suo delegato); esamina ed approva la relazione sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto, preparata dal Segretario Generale e da sottoporre all’Assemblea; nomina i membri del Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario Generale; designa i candidati al rinnovo del Consiglio Direttivo stesso ed i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti; può costituire un Comitato d’Onore ed un Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e al Segretario Generale compiti di propria competenza.
Nel caso della nomina a Presidente di un Socio esterno al Consiglio Direttivo ai sensi del successivo Art. 39, egli godrà degli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti dall’Assemblea ed il numero massimo dei Consiglieri potrà salire a 14. In tal caso il Presidente perderà però il diritto di voto in caso di parità.
Art. 29
Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di quattro Consiglieri, con avviso comunicato a mezzo posta elettronica, nei termini previsti dal seguente art. 30. Nell’invito dovranno essere indicati gli argomenti posti all’Ordine del giorno e l’eventuale luogo della riunione laddove la riunione avvenga con la presenza fisica dei Consiglieri; il luogo può essere diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.
Art. 30
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l’anno anche in via telematica nel rispetto della normativa vigente, o in via epistolare.
Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente.
Le votazioni del Consiglio Direttivo si effettuano per via epistolare. In tal caso il Segretario Generale invia ad ogni Consigliere una e-mail contenente la proposta di deliberazione con gli argomenti all’ordine del giorno; le proposte di deliberazioni dovranno riportare una illustrazione dell’argomento. Ogni Consigliere dovrà esprimere il proprio voto sulle stesse proposte di deliberazione e potrà esprimere le proprie osservazioni, le siglerà e le rispedirà al Segretario Generale con lo stesso metodo; in tal caso, con l’uso di e-mail, la votazione si riterrà chiusa entro il termine di cinque giorni dalla data di invio; se la Segreteria Generale non avrà ricevuto indietro le deliberazioni entro questo termine, dovrà accertarsi telefonicamente o a mezzo e-mail (con indicazione di ulteriori 2 giorni come termini della risposta) della effettiva volontà del Consigliere di non votare.
Nei casi in cui uno o più Consiglieri votino “no” ad una deliberazione o votino “no” ad una parte di essa, motivando il loro voto negativo, pur essendo tale deliberazione approvata dagli altri Consiglieri e quindi esecutiva, possono richiedere espressamente la riproposizione della delibera o della parte contestata, alla votazione del Consiglio Direttivo. La bocciatura parziale della delibera non inficia l’esecutività della parte approvata.
Le tornate di decisioni prese per via epistolare saranno considerate “riunioni” di Consiglio a tutti gli effetti ma non necessiteranno di preventivo avviso.
Ai fini dell’Art. 34 dello Statuto (decadenza dalla carica) i Consiglieri potranno essere considerati “assenti giustificati” (causa di forza maggiore non a loro attribuibile) o “assenti ingiustificati”; solo a seguito di tre “assenze ingiustificate” si provvederà ai sensi dell’Articolo 34 (decadenza dal Consiglio). Per motivi di palese negligenza o boicottaggio del Consigliere, saranno inoltre motivo di decadenza tre formali richiami alla mancata votazione delle “tornate di Deliberazioni”, ancorché senza risposta. Sono considerate “riunioni” di Consiglio Direttivo (e “tornate di Deliberazioni”) le proposte di Deliberazioni inviate via e-mail con stessa data di invio.
Art. 31
Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni prese per via epistolare si riterranno valide solo se le proposte di deliberazione perverranno al Segretario Generale entro il termine di cinque giorni dalla data di invio, trascorso il quale la votazione è da considerarsi chiusa. Tale forma di deliberazione non è valida per le deliberazioni a scrutinio segreto, per le quali si applica il seguente metodo: formazione di un Comitato ad hoc per lo spoglio, stabilito dal Consiglio Direttivo presso la Segreteria Generale o altro recapito; invio alla Segreteria Generale, tramite busta cartacea con mittente palese, di una scheda di votazione sigillata appositamente predisposta in forma anonima dalla Segreteria Generale; apertura delle buste dal suddetto Comitato; raduno delle schede e loro mescolamento; apertura delle stesse e successiva comunicazione dell’esito al Consiglio Direttivo unitamente ad un verbale della seduta del suddetto Comitato.
I Consiglieri che volessero proporre delle istanze di deliberazione contatteranno preventivamente il Segretario Generale, che dovrà provvede a redigere la proposta di deliberazione in cui figuri il nome del Consigliere proponente.
Laddove la stesura definitiva della Deliberazione necessiti di modifiche di carattere stilistico e/o correzioni ortografiche e purchè queste non modifichino il significato della deliberazione approvata, esse potranno eseguirsi e saranno intese come approvate senza la necessità di nuova discussione collegiale; ciò a condizione che di queste variazioni e/o modifiche sia edotto il Consiglio Direttivo con una nota esplicativa riportata in fondo alla stesura delle Deliberazioni, con autentica da parte del Segretario Generale e che nessun Consigliere richieda formalmente, entro e non oltre cinque giorni, una nuova votazione.
Art. 32
Consulente Amministrativo della Segreteria Generale
Il Consiglio Direttivo può nominare un Consulente amministrativo della Segreteria Generale scegliendolo nell’ambito dei Soci. Tale carica avrà la stessa durata della Segreteria Generale.
Art. 33
Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri Consiglieri devono sostituirli, in ordine prioritario, con il primo (e secondo, ecc.) dei non eletti; o, in caso di vacanza, scegliendoli tra i candidati non votati; o, ma sempre in caso di vacanza anche dei secondi, provvedere a sostituirli con altri Soci, votati dal Consiglio a maggioranza semplice. I Consiglieri così nominati decadono alla naturale scadenza del Consiglio.
Art. 34
Decadenza dalla carica dei membri del Consiglio Direttivo
I Consiglieri che per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo risulteranno assenti ingiustificati decadono automaticamente dalla carica. Essi decadono anche con la perdita della qualifica di Socio.
Art. 35
Dimissioni del Consiglio Direttivo
Qualora per dimissioni di membri del Consiglio Direttivo od altre cause venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l’intero Consiglio, e i Consiglieri rimasti in carica convocheranno l’Assemblea per il suo rinnovo e daranno il via alla pratica per il rinnovo, ai sensi dell’Art. 25 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di dimissioni. Trascorso tale termine la immediata convocazione sarà disposta dal Presidente.
Art. 36
Rinnovo del Consiglio Direttivo
La pratica del rinnovo del Consiglio Direttivo per votazione “ad referendum” avrà inizio almeno 30 giorni prima della data di scadenza dello stesso Consiglio, o comunque da quella di convocazione dell’Assemblea indetta per il suo rinnovo. Le schede verranno scrutinate il giorno di convocazione dell’Assemblea secondo i termini stabiliti per la votazione.
Art. 37
Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da un terzo dei membri del Consiglio, con arrotondamento all’unità inferiore. Ne fanno comunque parte di diritto il Presidente e i Vicepresidenti.
Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo; i suoi membri potranno decadere ai sensi degli articoli 13 e 33.
Art. 38
Compiti del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo provvede alle decisioni urgenti ed indifferibili riguardanti la sola attività operativa dell’Associazione, fungendo da “comitato consultivo” della Segreteria Generale.
In caso di particolare urgenza il Comitato Esecutivo può provvedere a decisioni in ordine ad argomenti di politica generale dell’Associazione; in tali casi le decisioni dovranno poi essere ratificate dal Consiglio Direttivo.
Art. 39
Presidente e Vicepresidente
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente ed uno o due Vicepresidenti; essi rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e potranno decadere ai sensi degli articoli 13 e 33. Può essere nominato Presidente anche un qualsiasi Socio, purché si renda vacante la carica – per dimissioni o decadenza – e che la nomina sia decisa con un’Assemblea straordinaria.
Art. 40
Compiti del Presidente e del Segretario Generale
Il Presidente e in sua assenza il Segretario Generale, disgiuntamente hanno la firma e la legale responsabilità e rappresentanza dell’Associazione, presiedono le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e svolgono tutte le funzioni loro delegate dallo stesso Consiglio.
Art. 41
Compiti del Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente o il Segretario Generale in caso di loro assenza e svolge i compiti da questi delegatigli.
Art. 42
Delegato speciale di Presidenza o “Coordinatore dell’AIW” e “Coordinatori locali”
Il Consiglio Direttivo può nominare un Delegato Speciale di Presidenza o “Coordinatore dell’AIW” con compiti di coordinamento alle attività di programma, nonché di rappresentanza e portavoce, sia della Presidenza che della Segreteria Generale, nei casi in cui detti vertici dell’associazione siano impegnati altrove, siano impossibilitati a presenziare, o abbiano delegato loro compiti di rappresentanza e coordinamento, con eventuale specifico riferimento a determinati settori ambientali.
Il Consiglio può altresì nominare dei “Coordinatori locali.
Art. 43
Comitato Tecnico-Scientifico
Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Tecnico-Scientifico quale organo consultivo dell’Associazione in materie ambientali, naturalistiche e conservazionistiche.
Di detto Comitato potranno farne parte un numero di membri illimitato, ovvero persone che siano ritenute particolarmente esperte nelle materie indicate, anche non iscritte all’Associazione, da designarsi con nomina del Consiglio Direttivo, che ha la prerogativa di nominare anche un Presidente del Comitato.
Compito di detto Comitato è la revisione di tutti i testi dell’AIW: articoli, schede, deliberazioni, atti e documenti in genere, nonché ogni aspetto dell’AIW per il quale si renda necessaria una consultazione tecnico-scientifica.
Art. 44
Presidente Onorario e Comitato d’Onore
Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente Onorario nonché costituire un Comitato d’Onore e nominare i membri (Soci Onorari) di detto Comitato nella figura di persone, enti o istituzioni che si siano particolarmente distinte per l’opera e l’aiuto dato al raggiungimento dei fini dell’Associazione, anche attraverso l’espressione di idee affini alla filosofia dell’Associazione.
Art. 45
Segretario Generale
Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale dell’Associazione scegliendolo tra i Soci. Egli ha le funzioni di cui agli articoli 28, 39 e 44, e rimane in carica per un triennio, anche in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 46
Compiti del Segretario Generale
Il Segretario Generale, oltre le funzioni di rappresentanza dell’Associazione di cui all’art. 39 in alternativa al Presidente, assicura la regolarità e l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; provvede al normale funzionamento della Segreteria e riceve i pagamenti delle quote sociali; prepara lo schema di bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; predispone la relazione sull’attività svolta e relaziona sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto e al Regolamento interno per l’esame e l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo che le sottoporrà all’Assemblea; indice e cura le votazioni “ad referendum” su delega del Presidente.
Il Segretario Generale può inoltre essere delegato dal Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo a svolgere compiti loro competenti.
È inoltre responsabile, per quanto di sua competenza, della corretta gestione amministrativa e contabile dell’Associazione.
Art. 47
Diritti del Segretario Generale
Qualora l’attività dell’Associazione richiedesse un interessamento a tempo pieno da parte del Segretario Generale, questi avrà diritto ad un rimborso spese mensile che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.
Art. 48
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Essi vengono eletti dall’Assemblea, con votazione “ad referendum”, anche tra non Soci, con designazione del Presidente e dei membri effettivi e supplenti, su candidatura presentata almeno 90 giorni prima della scadenza della carica da rinnovarsi o su indicazione del Consiglio Direttivo qualora non sia presentata alcuna candidatura.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili congiuntamente al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Chiunque può candidarsi per le cariche da rinnovare.
Art. 49
Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la contabilità alla chiusura di ogni esercizio sociale, redigendo una specifica relazione sull’esito di tale controllo ed esercita in qualsiasi momento il controllo sulla contabilità e sull’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, redigendo i relativi verbali delle verifiche effettuate.
Art. 50
Organo di Controllo
Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’art. 30 del D. Lgs n. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
I componenti dell’Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi.
di corretta amministrazione, anche in riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all’art. 14 del CTS.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.
I componenti dell’Organo di Controllo possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31 co. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’Assemblea può inoltre eleggere l’Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza dei contributi pubblici da gestire.
Art. 51
Consulente legale dell’Associazione
Il Consiglio Direttivo può nominare un Consulente legale dell’Associazione nella persona di un Socio che eserciti l’avvocatura. Compito del consulente è quello di dare pareri quando richiesti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Segretario Generale. Qualora venga conferito mandato per intraprendere azioni legali, al Consulente spetterà il compenso preventivato ed accettato, o liquidato dal giudice, nel rispetto del tariffario professionale.
Art. 52
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i Soci effettivi e con diritto di voto, ancorché con incarichi nell’Associazione, escluse le cariche dirigenziali nazionali. La loro candidatura deve basarsi su segnalazione di chiunque, purché siano date, per quanto possibile, prova o che siano noti, per obiettività, correttezza comportamentale, moralità di vita e saggezza. Essi sono candidati del Consiglio Direttivo, restano in carica tre anni e possono essere rieleggibili ad ogni sua scadenza. Nel caso che nessuno degli eletti eserciti l’attività forense o sia laureato in legge, esso può avvalersi di un consulente legale esterno all’Associazione. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio decide sui conflitti insorti tra gli organi interni dell’Associazione e tra i singoli iscritti, nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti di ogni ordine. Il Collegio giudica su ogni forma di istanza che gli sia richiesta dai dirigenti dell’AIW o dai singoli Soci, purché esulino dal conferimento o meno di incarichi interni all’Associazione, i quali restano di pertinenza del Consiglio Direttivo. Nel caso di provvedimenti riguardanti il Consiglio Direttivo ed i suoi organi interni nonché la Segreteria Generale, essi dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Eventuali decisioni di radiazione dovranno essere ratificate dall’Assemblea secondo quanto previsto dall’Art. 13.
Art. 53
Consulta per la Wilderness
La Consulta per la Wilderness, di cui all’Art. 8 co. e) del presente Statuto, è un organo consultivo di garanzia sull’interpretazione e rispetto della filosofia Wilderness e del suo concetto di conservazione, e di ogni altra questione di rilevante importanza per l’AIW ad essi attinenti, ed ha per finalità principale l’evitare che inesatte interpretazioni della filosofia e del suo concetto (che fanno parte della primaria finalità dell’Associazione), affinché esse non vengano stravolte per motivazioni esulanti dalle stesse. Il Consiglio Direttivo o il Presidente o il Segretario Generale o, previo assenso del Consiglio Direttivo anche su richiesta di un singolo Socio, possono attivarla per un parere su problemi particolari che dovessero presentarsi, o che dovessero essere posti dai Soci, riguardanti interpretazioni da darsi o posizioni da prendersi.
Hanno diritto a fare parte della Consulta, senza limiti di numero: i Soci Supporter & Garanti, i Soci che abbiano dimostrato un serio impegno e conoscenza della filosofia Wilderness e del suo Concetto di conservazione (in tal caso per decisione del Consiglio Direttivo), i Soci Benemeriti, i Soci Sostenitori che siano tali da almeno cinque anni consecutivi, nonché qualsiasi Socio che abbia contribuito sostanzialmente al Fondo “Wilderness 2000” per l’acquisto di terreni a fini di conservazione, nonché i membri dello storico Comitato Sostenitore dei Documenti Wilderness ed i Soci Fondatori, ancorché iscritti solo come Ordinari, che siano però in regola con l’iscrizione.
Art. 54
Gratuità delle cariche e rimborso spese
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire rimborsi delle spese vive sostenute per l’esercizio delle cariche.
TITOLO IV
BILANCIO – PATRIMONIO – SCIOGLIMENTO
Art. 55
Esercizio Sociale
L’Esercizio Sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e le cariche sociali devono essere approvati dall’Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell’Esercizio sociale.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione e tenuto a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 56
Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di adesione e di rinnovo;
- dagli eventuali contributi di organismi internazionali, dello Stato, degli Enti locali, di persone giuridiche pubbliche o private, o di persone fisiche;
- dai proventi di gestione di iniziative permanenti o occasionali;
- da donazioni e lasciti testamentari.
Art. 57
Patrimonio dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da quanto per acquisizione, lascito o donazione sia proprietà dell’Associazione e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre associazioni operanti nel terzo settore che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 58
Scioglimento dell’Associazione
In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 co. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi stesse o similari finalità o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del CTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
I terreni di ambiente naturale acquistati direttamente dall’AIW, ottenuti in donazione o per lasciti ereditari e vincolati per finalità di conservazione naturalistica, dovranno essere ceduti – salvo quanto previsto in merito nel paragrafo precedente – ad organismi affini all’Idea Wilderness, ancorché stranieri, per una loro perpetua conservazione per gli stessi fini.
Art. 59
Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto del compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale competente.
Art. 60
Legge applicabile
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.
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