Documento ufficiale AIW
SUI PARCHI NAZIONALI E RISERVE ANALOGHE
DOCUMENTO DELL’AIW
(Approvato con le Deliberazioni N. 1/20 Febbraio 2002 e N. 6/25 Luglio 2002)
PREMESSO
che per propri fini statutari, pur non essendo contraria di principio alla istituzione di qualsiasi forma di Parco, Riserva od altra area protetta, è comunque pronta ad una critica verso la loro forma di gestione, tanto da avere inserito al 5° punto delle finalità statutarie (Art. 3) proprio il controllo morale sulla gestione di queste aree: “Per un controllo ed una supervisione morale a favore della Natura e sulle attività di gestione degli organismi che amministrano le aree protette; affinché i primari interessi della Natura non debbano mai essere messi da parte o sminuiti per fare quelli dell’uomo”;
RITENUTO
che, per la particolarità della situazione italiana, non sempre allineata a quella di altri Paesi ed anche delle stesse direttive in merito emanate dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) – organismo dell’ONU riconosciuto anche dal Governo italiano -, molte critiche possano essere elevate sia all’attuale gestione delle nostre aree protette che allo stesso loro proliferare;
PER TALI RAGIONI
col presente Documento intende stabilire una linea ufficiale dell’AIW in merito alle aree protette (Parchi Nazionali e Riserve analoghe) ed alla loro gestione;
LINEA COSIÌ ARTICOLATA:
1) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe devono rispettare la classificazione in merito stilata e ufficializzata dall’IUCN e possedere le caratteristiche in essa puntualizzate.
2) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe devono avere come funzione primaria la conservazione dell’ambiente, della flora spontanea, della fauna selvatica e dei paesaggi naturali.
3) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe devono acquisire al più presto ed il più possibile i terreni sottoposti alle loro norme di protezione, comprandoli, affittandoli od ottenendoli comunque in diretta gestione.
4) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe non devono essere considerati prioritariamente e di principio dei centri turistici e/o ricreativi in genere, né dei dispensatori di economia nei vari processi socio-economici che riguardino la Nazione o i centri abitati dei loro circondari, né apparati per la distribuzione di posti o cariche politiche.
5) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe devono assolutamente avere esclusi dai loro confini, paesi, centri abitati in genere e loro dintorni, a meno che non si tratti di situazioni molto particolari.
6) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe, in linea con le mozioni approvate dal 4°, 5° e 6° Congresso Mondiale sulla Wilderness relative alla designazione di Aree Wilderness in Italia, qualora in esse siano effettivamente ancora presenti delle zone possedenti i requisiti necessari, devono demarcare al loro interno delle Aree Wilderness per la tutela del cosiddetto “Valore Wilderness”, inteso sia in senso spaziale (vastità di ininterrotte zone naturali selvagge) che spirituale (mantenimento delle sensazioni di solitudine); aree da non confondersi od assimilarsi alle Riserve Integrali, ed a prescindere dalla eventuale esistenza di queste.
7) Per i Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe è auspicata la formazione di Servizi nazionali e regionali per una loro gestione ed amministrazione unitaria, con l’abolizione degli attuali dispendiosi e burocratici organismi politico-amministrativi per la gestione autonoma degli stessi.
8) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe non devono estendersi su territori che siano più vasti dell’indispensabile per la finalità della tutela dell’emergenza ambientale per cui l’area protetta è stata proposta e decisa.
9) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe possono avere della fasce o zone di protezione esterna (od aree contigue), ma a condizione che in queste zone vi sia prevista solamente una salvaguardia mirata che rispetti il diritto degli abitanti locali e dei cittadini in genere all’uso delle risorse naturali rinnovabili, e che preveda pertanto solamente: a) una tutela degli aspetti paesaggistici influenti sulle visioni dei luoghi protetti; b) una tutela di processi biologici ed ecologici solo nei casi in cui la loro mancata protezione potrebbe inficiare quelli presenti nell’ambito dell’area protetta; c) una protezione per specie faunistiche a grande spazialità di movimenti, le quali non possano trovare nell’area protetta uno spazio vitale sufficiente; d) una protezione per specie faunistiche che siano estremamente rare anche nell’area protetta.
10) Qualora si intenda dare protezione a settori separati ma omogeneamente gestibili dallo stesso organismo dei Parchi Nazionali e delle altre Riserve analoghe, questi settori devono essere protetti a separatamente e non uniti a quello principale con vincoli sui territori cuscinetto (fatto eccetto per quanto stabilito al punto 3).
11) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe possono essere aperti a certe forme di prelievo venatorio, per le seguenti motivazioni: a) ridurre il numero di individui di specie che per l’azione diretta o indiretta dell’uomo abbiano superato la capacità di sopportazione critica dell’ambiente, anche relativa ad altre specie magari compromesse da tale eccessiva presenza; b) nei casi in cui mettano a rischio la presenza di componenti del mondo vegetale; c) eliminare o comunque ridurre le specie di animali non autoctoni.
12) Dai Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe è auspicata l’eradicazione di ogni specie animale o vegetale che non appartenga alla flora e fauna autoctona della zona.
13) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe devono essere delimitate con confini i più precisi possibile, e ben individuabili sul terreno, già all’atto istitutivo dell’area protetta.
14) I Parchi Nazionali e le altre Riserve analoghe devono pagare i danni che la fauna in esse protetta arreca all’agricoltura, sia all’interno che all’esterno dei loro confini.
SCARICA IL PDF IN ALLEGATO: PROTOCOLLO su PARCHI e RISERVE