AREE WILDERNESS IN ITALIA E IN EUROPA

Linee guida per la designazione ed il riconoscimento di Aree Wilderness secondo il Concetto di Conservazione di cui alle sue radici storiche americane che ha finora guidato l’attività svolta in Italia dall’AIW – che siano applicabili anche in Europa.

«Una distesa ininterrotta di ambiente preservato nel suo stato naturale, aperta ad una caccia e ad una pesca legittime e lasciata priva di strade, sentieri modernizzati, strutture turistiche ed altre opere dell’uomo» Aldo Leopold

Il 13 Settembre 2010 la Segreteria Generale dell’Associazione Italiana per la Wilderness (AIW) ha ritenuto di convocare per la prima volta la “Consulta per la Wilderness”, un organismo consultivo istituito dal Consiglio Direttivo dell’AIW al fine di stabilire posizioni ufficiali in merito all’interpretazione da dare alla filosofia Wilderness ed al suo concetto di conservazione, nonché di redimere questioni di importanza vitale per l’Associazione. La prima decisione di questa Consulta è stata quella che stabilisce delle linee guida per la designazione di Aree Wilderness che siano applicabili anche in Europa. La Decisione presa è stata poi ratificata dallo stesso Consiglio Direttivo con propria Deliberazione.

Le linee guida hanno lo scopo di illustrare il concetto di Area Wilderness così come applicato in Italia dall’Associazione Italiana per la Wilderness durante i suoi oltre venticinque anni di attività; attività che ha portato alla designazione di 64 Aree Wilderness da parte di enti od organismi pubblici, ma anche di soggetti privati.

La decisione di tracciare queste linee guida è scaturita dal fatto che in Europa è sorta un’organizzazione legata al WWF internazionale (la PAN Parks Foundation) la quale ritiene, e sta diffondendo l’idea, che possano essere classificate come Area Wilderness zone di alto valore biologico e ricche di biodiversità di almeno 10.000 ettari di estensione, che siano chiuse alla caccia che promuovano il turismo, ancorché “responsabile”, e nel cui interno possano esistere anche strade ed altre infrastrutture umane; un concetto che se dovesse essere adottato dalle autorità dell’IUCN, e dell’Unione Europea, metterebbe in discussione tutte le Aree Wilderness designate e designabili in Italia su proposta dell’AIW, le quali sono state e saranno tutelate basandosi su un metodo liberal-democratico di rispetto dei diritti della proprietà dei suoli secondo il durevole Concetto di Conservazione (forever wild) di cui alle sue radici storiche americane.

Fondamentalmente l’AIW ritiene che le Aree Wilderness come proposte dall’organismo PAN Parks Foundation (ma anche da altre associazioni ed ambientalisti che ne stanno seguendo le orme) non siano vere Aree Wilderness, ma più semplicemente grandi aree con pregevoli valori biologici o ambientali ancorché sezionate da strade ed altre opere dell’uomo; spesso aree già protette alle quali viene semplicemente cambiato il nome (p.es. Parchi Nazionali) ma che dal punto di vista protezionistico nulla di diverso vengono ad avere se non la loro denominazione, mentre il concetto delle Aree Wilderness americane prevede delle situazioni territoriali ben precise, caratterizzate fondamentalmente dalla totale assenza di ogni tipo di strada e di altre moderne opere dell’uomo, con valori spesso avulsi dal loro valore biologico o ambientale e vincoli i più duraturi possibili che le sottraggono a quelli delle preesistenti aree protette ed ai loro gestori. In pratica le aree inventariate da PAN Parks non possiedono sempre i criteri per una loro vera designazione in Aree Wilderness, né sono prova dell’esistenza in esse di questo specifico valore, se non in limitati propri settori.

LE LINEE GUIDA DELL’AIW

1 – L’utilizzo del termine “Area Wilderness” è così mantenuto sia per il suo significato originario di area vergine e inesplorata o quasi, sia per un legame col movimento storico alla quale questa tipologia di Area protetta risale; pur riconoscendo che quella italiana o europea possa e debba essere denominata e/o inserita in una posizione inferiore nell’eventuale classificazione che la Wilderness Task Force dell’IUCN dovesse decidere.

2 – Fatto salvo l’adattamento alla situazione italiana ed europea conseguente alla diversa proprietà dei suoli ed utilizzo delle risorse naturali rinnovabili dovuti alla differente situazione sociale, nonché per il riferimento ai limiti di estensione, per Area Wilderness si deve fare riferimento al significato ad essa dato dai padri fondatori del movimento americano per la Wilderness (Aldo Leopold e Robert Marshall in primis) ed ai successivi passaggi fino allo storico Wilderness Act, che negli USA ha codificato questa forma di Area protetta.

3 – Per “Valore Wilderness” deve intendersi la caratteristica fisica di un’area ininterrotta di ambiente naturale nella quale sussistano zone di particolare asprezza o selvaggità, possibilmente chiuse da barriere naturali che le isolino dal territorio circostante deturpato e/o coltivato o urbanizzato, che non sia attraversata da strade di qualsiasi tipo (asfaltate, bianche, forestali o piste di esbosco) o nelle quali non siano presenti manufatti di recente realizzazione (opere risalenti ad epoche storiche sono possibili, purché lasciate o mantenute nel loro stato originario).

4 – Per “Vincolo Wilderness” si deve intendere l’impegno assoluto di non urbanizzazione preso, con atto formale e solamente modificabile con altro atto similare, per la difesa di aree di cui al punto precedente.

5 – Per “Area Wilderness” si deve intendere un’area di ambiente naturale con le caratteristiche illustrate al punto 1, che sia stata vincolata formalmente secondo quanto precisato al punto 2 per la finalità di conservazione del citato valore. Fondamentale è il fatto che essa non sia attraversata da strade di qualsiasi tipo agibili a mezzi motorizzati o meccanici e che a tali mezzi sia proibito ogni forma di accesso.

6 – Può essere fatta eccezione per strade che limitatamente possano penetrare nell’Area Wilderness, ma che non abbiano sbocco in altre strade e quindi mantengano la compattezza del territorio, le quali si devono intendere esterne all’Area. Strade e/o piste di esbosco possono in taluni casi essere accettate a condizione però che conducano a, o attraversino, terreni privati, che non spezzino l’unitarietà dell’Area Wilderness o che siano state realizzate in un lontano passato e siano in stato di evidente abbandono o di scarsissimo uso.

7 – Nell’Area Wilderness è accettata la presenza di rifugi e bivacchi alpini ed altri ricoveri, a condizione che siano preesistenti alla designazione dell’Area (ciò in quanto potenzialmente facilmente smantellabili con ripristino dello stato dei luoghi qualora se ne creassero i presupposti dal punto di vista politico-gestionale e/o le condizioni sociali dovessero mutare e quindi consentirlo).

8 – Per ragioni di forti pressioni sociali a volte difficilmente contrastabili e purché preesistenti alla designazione dell’Area Wilderness, può essere accettato l’attraversamento di linee elettriche, gasdotti od oleodotti, che non siano serviti da strade o piste e che non siano di elevato impatto ambientale e/o paesaggistico (ciò in quanto potenzialmente facilmente smantellabili con ripristino dello stato dei luoghi qualora se ne creassero i presupposti dal punto di vista politico-gestionale e/o le condizioni sociali dovessero mutare e quindi consentirlo).

9 – Nel caso di fiumi o corsi d’acqua, la presenza di ponti va considerata al pari di una strada che ne attraversi il letto, quindi motivo di suddivisione dell’Area Wilderness in settori diversi.

10 – Ogni Area Wilderness deve avere una propria denominazione ancorché amministrativamente comprendente settori appartenenti a diversi Comuni, Province o Regioni. In tali casi i singoli settori possono essere diversamente nominati per rispetto delle volontà locali e garantire ad ogni Comune una propria autonomia gestionale e di immagine, anche per finalità turistiche. Questa denominazione locale deve però sempre essere posta tra parentesi e fatta precedere dalla denominazione complessiva dell’Area.

11 – La designazione dell’Area Wilderness deve avvenire con un atto formale contenente gli impegni di vincolo di cui ai punti precedenti: Legge, Decreto, Deliberazione, Convenzione o Contratto.

12 – L’Area Wilderness può essere designata su qualsiasi proprietà fondiaria, a condizione che la sua designazione sia fatta dagli enti od organismi pubblici o da soggetti privati proprietari dei suoli; deroga a questa condizione può essere fatta solo per gli enti gestori dei Parchi Nazionali e Regionali, Riserve Naturali ed altre aree protette che abbiano la potestà urbanistica sul territorio, a condizione che il vincolo di “wilderness” sia tassativo e sottratto alla volontà degli enti gestori (in questi casi il vincolo di “wilderness” varrà solo per l’aspetto urbanistico, a meno che non siano anche previsti l’acquisto o l’affitto delle proprietà interessate, o sia previsto l’indennizzo delle risorse naturali rinnovabili vincolate).

13 – L’estensione di un’Area Wilderness può anche essere di pochi ettari, ma deve avere al suo interno una parte ritenuta “selvaggia” nel senso che permetta un isolamento dal territorio circostante, quale: bacini vallivi, altopiani, fossi o burroni di particolare profondità, fiumi o torrenti particolarmente isolati e chiusi da argini elevati o da cortine di boschi, distese palustri isolate da barriere di vegetazione. Sono escluse da questa limitazione le isole marine, lacustri o fluviali.

14 – Possono altresì essere designati in Area Wilderness modesti appezzamenti di terreno di ambiente naturale, anche separati e distanti l’uno dall’altro, purché ricadenti nell’ambito di un territorio possedente il “valore wilderness” sopra descritto.

15 – Scopo fondamentale dell’Area Wilderness deve essere il mantenimento del suo integro stato territoriale di isolamento e di solitudine. La conservazione di particolarità naturalistiche, biologiche o di biodiversità, storiche, archeologiche, paleontologiche e culturali in genere, è solo uno scopo indiretto ed un valore aggiunto.

16 – Per la ragione suddetta lo stato dell’ambiente non è fondamentale ai fini di un riconoscimento dell’area come Wilderness; né lo è la presenza di maggiore o minore biodiversità, la quale va considerata solo come un maggiore o minore valore fisico/naturale dell’area, ma non una gradualità del valore di vincolo conservativo.

17 – L’utilizzazione eventuale delle risorse naturali rinnovabili da parte dei proprietari dei terreni o delle popolazioni locali o per chiunque ne abbia diritto non inficia l’esistenza dell’Area Wilderness.

18 – L’attività venatoria e piscatoria, ma anche la raccolta di funghi ed altre risorse del sottobosco, può continuare a perpetrarsi, a meno che l’Area Wilderness non sia soggetta ad altre forme di vincoli preesistenti che ne dispongano il divieto, quali Riserve Naturali, Parchi Nazionali o Regionali o altri tipi di aree protette o venatorie.

19 – Nell’ambito dell’Area Wilderness dovrebbero comunque essere presenti una o più zone interne di salvaguardia totale dell’ambiente (divieto di taglio dei boschi e/o di pascolo ed altri utilizzi non conciliabili con lo stato naturale dei luoghi), anche con eventuale divieto di caccia purché deciso dalle autorità faunistico-venatorie.

20 – Nessun mezzo di locomozione a motore o meccanico può essere consentito nell’ambito dell’Area Wilderness. Sorvoli aerei o di ogni altro mezzo adatto al volo umano dovranno essere idealmente proibiti, sebbene consentiti fino a quando l’autorità pubblica competente non deciderà in senso contrario.

21 – L’Area Wilderness non dovrà possibilmente avere una prevalente funzione turistica, se non nei limiti di una risorsa da preservarsi per sempre inalterata anche per le generazioni future e quindi come risorsa turistica durevole ma non in crescita, che non eroda lo stato attuale dei luoghi, né quello interiore dei visitatori, e quindi mirare ad una limitazione nel numero di persone al fine di mantenere inalterata la sensazione di isolamento e di solitudine.

22 – Nell’Area Wilderness deve essere possibilmente consentito il libero accesso anche al di fuori dei sentieri segnalati, a condizione che la fruizione dell’Area non superi il livello ritenuto eccessivo dagli organismi gestori o che divieti particolari si rendano necessari per difendere particolarità biologiche e geomorfologiche.

23 – La gestione turistica dell’Area Wilderness non deve prevedere forme di addomesticamento del territorio, per cui ogni forma di segnaletica deve essere mantenuta nei limiti minimi indispensabili ed ogni altra struttura proibita.

24 – Per ogni necessità tecnica sull’individuazione dei confini di un’Area Wilderness, quindi anche delle zone da estromettersi, nonché sulla forma di gestione, si farà riferimento all’esperienza delle Aree Wilderness statunitensi, così come delineate dalla storica Wilderness Society.